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Per garantire la massima trasparenza e la più ampia correttezza professionale, riportiamo il Foglio Informativo contenente le indicazioni dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell’Art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T. U. Bancario, della delibera CICR del 04/03/02003, del provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del 25/07/2003 e del provvedimento UIC del 29/04/2005 pubblicato su G.U. n° 16 del 20/05/2005. Restiamo a disposizione per qualsiasi altra informazione o chiarimento.
FOGLIO INFORMATIVO Validità dal 04/06/2005 Redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005 INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO UIF 14797 del 14/05/2002 (ex UIC) – UIF A10993 del 17/03/2004 (ex UIC) Via Vitt. Emanuele III n°12 – 85029 Venosa (PZ) – Tel.: 0972 374788 – Fax 0972 693114 C.F. CRTGLI73M19L738I - P.IVA 01509610760 Iscr. Registro delle Imprese di Potenza al n° 114868 del 07/06/2002
Dal Sasso Marinella UIF 38276 del 19/11/2004 (ex UIC) Via Vitt. Emanuele III n°12 – 85029 Venosa (PZ) – Tel.: 0972 374788 – Fax 0972 693114 C.F. DLSMNL78H66A662G - P.IVA 01591970767 Iscr. Registro delle Imprese di Potenza al n° 120434 del 26/10/2004
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA Caratteristiche La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono concessione di crediti - ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito -. La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene eseguita da banche o da intermediari finanziari iscritti all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'UIF (ex UIC Ufficio Italiano Cambi) presso la Banca d’Italia. La mediazione creditizia prevede un'attività di consulenza, quale parte integrante, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario erogante, l'inoltro delle richieste alla banca o all'intermediario erogante, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente. Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti nonché effettuare per conto di banche o intermediari finanziari l'erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza tra il mediatore e le parti (banche/intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra). Rischi La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario. Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio. Eventuali servizi accessori Gli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono i CONDIZIONI ECONOMICHE DEEEA MEDIAZIONE CREDITIZIA A. Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore a carico del cliente: MAX 5 % (cinque per cento) calcolata sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario. B. Spese di istruttoria a carico del cliente spettanti al mediatore MAX EURO 200,00 C. Spese a carico del cliente documentate dal mediatore (tipo spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti etc.) MAX EURO 200,00 D. Spese a carico del cliente dovute al mediatore relative a servizi accessori/opzionali (tipo contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni etc.) MAX EURO 200,00 E. Spese, a titolo di penale, che il cliente deve sostenere in caso che receda dal contratto senza giustificato motivo, abbia fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero o abbia stipulato contratto nei sei mesi precedenti con altro mediatore, nella misura prevista ai precedenti punti A., B., C., D., come meglio specificato nel contratto di mediazione creditizia. I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE Diritti del cliente 1. Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare, presso i locali del mediatore o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. 2. Nel caso di offerta fuori sede il cliente ha diritto di ricevere l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione del contratto di mediazione. 3. Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. 4. Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi. 5. Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R entro sette giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Obblighi del cliente 1. Il cliente ha l'obbligo di fornire dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero. 2. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare. 3. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia. Obblighi del mediatore 1. Il mediatore deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto. 2. Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza. 3. Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale. Limitazioni nei rapporti tra mediatore e cliente 1. Il cliente ha diritto di recedere entro e non oltre sette giorni dalla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia, in tale ipotesi le eventuali provvigioni e spese dovute sono regolate dal contratto di mediazione creditizia. 2. Il cliente autorizza il mediatore creditizio a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia. 3. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di mesi tre dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto termine, qualora la pratica non sia stata ancora perfezionata ma sussistano tutte le condizioni per la sua positiva conclusione, il vincolo contrattuale si intenderà tacitamente rinnovato dalle parti di mese in mese sino all’erogazione del finanziamento. In caso di recesso prima della scadenza, il cliente è tenuto al pagamento in favore del mediatore creditizio delle provvigioni e delle spese così come specificate agli ART. 8 e 9. 4. Il mediatore creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione entro il termine massimo di mesi tre dalla sottoscrizione del contratto di mediazione rinnovabili tacitamente in caso di proseguo dell'istruttoria. 5. Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente. 6. Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificatamente il motivo, né alla restituzione dei documenti forniti. 7. Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto. 8. In caso che insorgano delle controversie il Foro competente è quello di Melfi (PZ). 9. In caso di mancato perfezionamento del contratto tra il cliente e la banca o l'intermediario finanziario, il cliente sarà tenuto al pagamento delle spese di istruttoria e spese documentate dal mediatore creditizio. LEGENDA Mediatore creditizio: colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Offerta fuori sede: l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio. Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio. Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. UIF: Unità di Informazione Finanziaria (ha sostituito l’UIC), presso la Banca d'Italia, ente presso il quale è tenuto l'Albo dei Mediatori Creditizi. L'Albo è consultabile sul sito internet della Banca D’Italia www.bancaditalia.it |
