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Per garantire la massima trasparenza e la più ampia correttezza professionale, riportiamo l’Avviso alla Clientela contenente le indicazioni dei diritti e degli strumenti di tutela  della clientela ai sensi  dell’Art. 16 della legge 108/1996,  del titolo VI del T. U. Bancario, della delibera CICR del 04/03/02003, del provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del 25/07/2003 e  del provvedimento  UIC  del 29/04/2005 pubblicato su G.U. n° 16 del 20/05/2005. Restiamo a disposizione per qualsiasi altra informazione o chiarimento.

                                                                                                                                                                                                                                       

 

AVVISO ALLA CLIENTELA

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

 

Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005. 

 

 

Dott. Curatella Giulio

UIF 14797 del 14/05/2002 (ex UIC) – UIF A10993 del 17/03/2004 (ex UIC)

Via Vitt. Emanuele III n°12 – 85029  Venosa (PZ) – Tel.: 0972 374788 – Fax 0972 693114

C.F. CRTGLI73M19L738I - P.IVA 01509610760

Iscr. Registro delle Imprese di Potenza al n° 114868 del 07/06/2002

 

Dal Sasso Marinella

UIF 38276 del 19/11/2004 (ex UIC)

Via Vitt. Emanuele III n°12 – 85029  Venosa (PZ) – Tel.: 0972 374788 – Fax 0972 693114

C.F. DLSMNL78H66A662G - P.IVA 01591970767

Iscr. Registro delle Imprese di Potenza al n° 120434 del 26/10/2004

 

 

Premesso che:

-    il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

-    il mediatore creditizio deve essere iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'UIF (ex UIC Ufficio Italiano Cambi) presso la Banca d’Italia;

-    al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

 

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha il diritto:

  1. di avere a disposizione e di poter asportare copia di questo "avviso" presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, è accessibile sulla homepage del sito utilizzato dal mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente; 
  2. di avere a disposizione e di poter asportare i "fogli informativi", datati ed aggiornati, presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza i "fogli informativi" sono messi a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, sono accessibili sulla homepage del sito utilizzato dal mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente. I "fogli informativi" contengono informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali;
  3. di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
  4. di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto;
  5. di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi cinque anni. Il mediatore indica al cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese; 
  6. di recedere dal contratto;
  7. di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie.

 

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

1.             l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione;

2.             l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione;

3.             il diritto di recesso entro sette giorni dalla data della stipula del contratto di mediazione.

 

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Melfi (PZ).