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Per garantire la massima trasparenza e la più ampia correttezza professionale, riportiamo l’Avviso alla Clientela contenente le indicazioni dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell’Art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T. U. Bancario, della delibera CICR del 04/03/02003, del provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del 25/07/2003 e del provvedimento UIC del 29/04/2005 pubblicato su G.U. n° 16 del 20/05/2005. Restiamo a disposizione per qualsiasi altra informazione o chiarimento.
AVVISO ALLA CLIENTELA PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005.
UIF 14797 del 14/05/2002 (ex UIC) – UIF A10993 del 17/03/2004 (ex UIC) Via Vitt. Emanuele III n°12 – 85029 Venosa (PZ) – Tel.: 0972 374788 – Fax 0972 693114 C.F. CRTGLI73M19L738I - P.IVA 01509610760 Iscr. Registro delle Imprese di Potenza al n° 114868 del 07/06/2002 Dal Sasso Marinella UIF 38276 del 19/11/2004 (ex UIC) Via Vitt. Emanuele III n°12 – 85029 Venosa (PZ) – Tel.: 0972 374788 – Fax 0972 693114 C.F. DLSMNL78H66A662G - P.IVA 01591970767 Iscr. Registro delle Imprese di Potenza al n° 120434 del 26/10/2004
Premesso che: - il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; - il mediatore creditizio deve essere iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'UIF (ex UIC Ufficio Italiano Cambi) presso la Banca d’Italia; - al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.
DIRITTI DELLA CLIENTELA Il cliente ha il diritto:
STRUMENTI DI TUTELA Sono a tutela del cliente: 1. l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione; 2. l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione; 3. il diritto di recesso entro sette giorni dalla data della stipula del contratto di mediazione. PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Melfi (PZ). |
